Preambolo
Il Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno organizzazione di volontariato, in prosieguo anche solo il Comitato, Associazione o CVPS, è un movimento volontario, nato nel 1976 ad opera dei soci fondatori Arpoasi Luciano, Barolo Clementina, Oldani Angelo, Pastori Mario, Ramorini Giuliano, Riva Giovanni, Rondina Eugenio, Degli Antoni Maurizio, Chiodini Alessandro e Salerio Osvaldo, autonomo e libero, che fonda ed informa la sua attività associativa sui principi della democrazia, della partecipazione sociale per mezzo dell’opera dei volontari che è gratuita, disinteressata, spontanea e personale.
L’attività associativa è esclusivamente tesa a conseguire fini di solidarietà ed altruismo nei confronti della generalità di individui estranei alla Associazione stessa. L’Associazione informa il proprio impegno, scopi ed obiettivi al riconoscimento, valorizzazione ed affermazione dei diritti della persona, della dignità umana, tutela della vita e della salute.
Inoltre i principi ispiratori del Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno sono quelli propri del movimento del volontariato organizzato, così come sancito dal D.lgs. 117/2017, anche attraverso la sua adesione all’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze di cui è membro sin dalla costituzione.
Il Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno e la sua attività sono regolati dalle norme del presente statuto, nei limiti del codice del terzo settore, del codice civile, delle leggi statali e regionali vigenti in materia nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione, sede e emblema
È costituita l’Associazione denominata “Comitato Volontario di Pronto Soccorso di Arluno organizzazione di volontariato” (o anche, in forma breve, “CVPS ODV”) con sede nel comune di Arluno (Milano), in questo statuto successivamente indicata anche come “Associazione”, “Comitato” o “CVPS”.
L’Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
L’emblema dell’Associazione è costituito da una croce rossa, su fondo bianco, di lati eguali, con risalto, sui lati destro e sinistro della croce, del simbolo del Comune di Arluno.
Art. 2 – Principi associativi fondamentali
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell’art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L’attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
Art. 3 – Scopi associativi
L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
L’Associazione assume, in particolare, il compito di:
- promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.
A tal fine l’Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).
Art. 4 – Attività di interesse generale
Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e servizi sociali;
- prestazioni socio-sanitarie;
- protezione civile.
Art. 4 bis – Azioni conseguenti
In particolare l’Associazione attua le attività sopra elencate tramite:
- interventi e prestazioni sanitarie;
- servizi di trasporto sanitario semplice, sanitario e di emergenza urgenza;
- servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;
- servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;
- iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
- attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti;
- organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari;
- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell’infanzia;
- attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.
Art. 4 ter – Attività secondarie e sussidiarie
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività saranno individuate dall’organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
L’attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
Titolo II – Soci
Art. 6 – Requisiti
Possono essere soci dell’Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato.
Art. 7 – Soci onorari
Sono soci onorari coloro che hanno acquisito particolari benemerenze e meriti nei confronti dell’Associazione.
Art. 8 – Diritti
I soci volontari e onorari hanno diritto di:
- partecipare alla vita associativa;
- eleggere i componenti degli organi associativi;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea;
- formulare proposte agli organi direttivi;
- essere informati sull’attività associativa.
Art. 9 – Doveri
I soci volontari e onorari sono tenuti a:
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 10 – Incompatibilità
Non possono essere soci volontari od onorari coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall’Associazione.
Non possono essere soci volontari od onorari coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 11 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio volontario od onorario si perde per:
- decadenza;
- esclusione;
- recesso;
- decesso.
Art. 12 – Sostenitori e sostenitori vitalizi
Sono Sostenitori coloro che versano all’Associazione le somme stabilite, nel minimo, annualmente dal Consiglio Direttivo.
Sono Sostenitori Vitalizi coloro che si impegnano a versare, in unica soluzione o annualmente, una somma consistente, in relazione alle attività e necessità dell’Associazione.
Titolo III – Entrate, patrimonio e bilancio
Art. 13 – Scritture contabili e bilancio
L’Associazione si dota di un idoneo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
Art. 14 – Esercizio finanziario ed entrate
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da contributi di privati, rimborsi derivanti da convenzioni, contributi dello Stato, enti pubblici o privati, donazioni, lasciti, rendite patrimoniali e finanziarie, raccolte fondi e altre entrate previste dallo statuto.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale.
Art. 16 – Bilancio sociale
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate fossero superiori ad 1 milione di euro dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicato nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali.
Titolo IV – Organi associativi
Art. 17 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo;
- il Revisore legale, quando necessario.
Art. 18 – Assemblea
L’assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci volontari e onorari dell’Associazione.
Art. 19 – Convocazione
L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’Associazione.
Art. 20 – Tempi e scopi della convocazione
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Art. 21 – Quorum costitutivi
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 22 – Adempimenti
L’assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’Associazione. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un Segretario e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art. 23 – Validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l’elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.
Art. 24 – Intervento e rappresentanza
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta.
Art. 25 – Competenze
L’assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- definisce le linee programmatiche della Associazione;
- approva il regolamento generale della Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla variazione della sede legale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.
Art. 26 – Organo di amministrazione
L’organo di amministrazione è costituito da un Consiglio Direttivo composto in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, compreso il Presidente.
Art. 27 – Quorum costitutivi e voto
Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie.
Art. 28 – Competenze
Il Consiglio:
- predispone le proposte da presentare all’Assemblea;
- dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
- delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi;
- delibera l’adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- assume il personale dipendente nei limiti previsti;
- accetta eventuali lasciti e legati;
- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
Art. 29 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi
Qualora il Consiglio debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Art. 30 – Presidente
Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Art. 31 – Organo di controllo
L’organo di controllo è monocratico, resta in carica tre anni, può essere nominato anche fra non soci e può essere rinominato.
Art. 32 – Competenze
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Art. 33 – Revisore legale dei conti
L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
Art. 34 – Libri sociali obbligatori
L’Associazione deve tenere:
- il libro dei soci volontari e onorari;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell’organo di controllo.
Titolo V – Norme finali
Art. 35 – Sezioni
Qualora per decisione dell’assemblea vengano istituite una o più sezioni dell’Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.
Art. 36 – Regolamenti
Il regolamento generale stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio, modalità di informazione ai soci, diritto di accesso ai libri sociali e ogni altra materia attuativa del presente Statuto.
Art. 37 – Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all’ANPAS Nazionale.
Art. 38 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest’ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota: lo statuto qui pubblicato è una copia a mero carattere informativo di quanto pubblicato sul R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).





